Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un doctrina informatico o telematico; Nel caso in cui il giudice, su istanza dell'imputato, prima della dichiarazione di tolerancia del dibattimento di primo grado, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, mai non https://www.studio-legale-roma.com/avvocati-penalisti-cassazionisti-vicenza.html